Dei diritti e delle garanzie by Luigi Ferrajoli

Dei diritti e delle garanzie by Luigi Ferrajoli

autore:Luigi, Ferrajoli [Ferrajoli, Luigi]
La lingua: ita
Format: epub
Tags: Diritto, Contemporanea
ISBN: 9788815313690
editore: Societa editrice il Mulino Spa
pubblicato: 2013-10-14T22:00:00+00:00


Parte terza

Democrazia e politica

■ In questa terza parte, dedicata alla democrazia, toccheremo alcuni temi politici, sia pure sforzandoci di volare alto rispetto a un’attualità incandescente; ci occuperemo, da giuristi, di temi d’interesse generale, che però prima o poi devono trovare anche una soluzione giuridica. A proposito di questo, però, ti faccio una domanda preliminare. Il tuo libro più importante, «Principia iuris», summa del tuo pensiero, ha come sottotitolo «Teoria del diritto e della democrazia». Eppure, come hai detto in conclusione della seconda parte della nostra conversazione, sei stato criticato proprio perché tratti i problemi da giurista, o addirittura perché ridurresti la politica al diritto. Cosa rispondi a questa vecchia obiezione?

Esiste, a mio parere, un nesso forte tra democrazia e diritto. Come ci ha insegnato Bobbio, il diritto non implica la giustizia, né tanto meno la democrazia. Inversamente, però, la giustizia, o quanto meno quel sistema di principi e valori che chiamiamo democrazia, implicano il diritto. La democrazia è infatti un insieme di regole – quelle che Bobbio chiama le regole del gioco – che sono appunto regole giuridiche: non qualunque regola, beninteso, ma le regole costituzionali che assicurano i poteri decisionali della maggioranza dei governati o dei loro rappresentanti e, insieme, i limiti e i vincoli a tali poteri.

Ma il nesso fra democrazia e diritto non si limita a questa elementare implicazione. Esiste infatti, a mio parere, una relazione isomorfica di piena corrispondenza tra le strutture degli ordinamenti giuridici e quelle dei corrispondenti sistemi politici; tra la sintassi del diritto e la sintassi della politica; in particolare, tra le condizioni di validità delle norme giuridiche e quelle di legittimità del potere politico. Ricorderai come nella prima parte della nostra conversazione ho parlato, a proposito del paradigma costituzionale, della dimensione sostanziale innestata dalle costituzioni rigide nelle condizioni di validità formale delle leggi nello stato legislativo. È in questa dimensione sostanziale che consiste la specificità del modello costituzionale sia del diritto sia della democrazia. Grazie a essa, come ho già detto più volte, si produce una virtuale divaricazione deontica tra la mera vigenza delle leggi, cioè la regolarità degli atti di produzione legislativa, e la loro validità sostanziale, cioè la compatibilità delle norme prodotte con le norme costituzionali; in breve, fra l’essere legislativo del diritto e il suo dover essere costituzionale. E fa perciò la sua comparsa il diritto illegittimo, figura inconcepibile per Kelsen e che invece designa non solo un difetto, ma anche, e direi soprattutto, il maggior pregio del paradigma costituzionale: solo nei sistemi politici assoluti, nei quali il potere politico non ha né limiti né vincoli di contenuto, il diritto legislativo vigente è sempre valido e non ricorrono né antinomie né lacune.

■ Tu parli di democrazia «sostanziale», usando un aggettivo utilizzato in passato per designare sistemi pseudodemocratici e in realtà totalitari come le cosiddette democrazie popolari dei paesi satelliti dell’Unione Sovietica. La nozione di democrazia sostanziale fu duramente criticata dal nostro maestro Bobbio, che invece ha sempre difeso una nozione puramente formale e procedurale della democrazia, come un sistema



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